Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008
Art. 20
- Verifiche
1. Sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 , la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull’attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.
2. Sui contributi erogati ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 , la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.
3. L’attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.