Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008
Art. 19
- Monitoraggio regionale
1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna delle iniziative finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:
a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;
b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.
2. Per le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell’anno.
3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall’articolo 11 della l.r. 9/2008 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.