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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 17
- Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi
1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l’istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2008 , definisce:
a) le risorse riservate e l’elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 9/2008 ;
b) l’elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 ;
c) l’elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 ;
d) l’elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 9/2008 ;
e) l’ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 .
3. Lo schema della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 . Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.
4. L’atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all’articolo 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.
5. I contributi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 possono essere erogati interamente con l’atto d’impegno, qualora l’ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, risulti regolare.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.