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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 16
1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale.
2. La qualità delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi:
a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti:
1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'articolo 11 bis, comma 1, lettera a) ed 11 ter;
2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP);
3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 ter, comma 2;
4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello;
5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile;
b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti:
1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attività, la congruità dei relativi costi e le rispettive tempistiche;
2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Università e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione;
3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione;
4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione;
5) fino a punti 3, per area geografica di intervento;
3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 9/2008.
4. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.