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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 15
- Richiesta dei contributi
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente, le associazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.
2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:
a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall’articolo 11 bis, comma 1, lettera a);(9)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 7.

b) formazione e informazione ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 9/2008 .
3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l’iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.
4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l’associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l’assegnazione dei contributi.
5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.