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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 13 bis
- Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale
1. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno:
a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, evidenziando l'ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati anche distintamente attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. Le quote si riferiscono all'annualità precedente a quella oggetto di iscrizione e devono corrispondere agli iscritti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a);
b) dichiarazione concernente:
1) il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;
2) l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80 % delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;
3) il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;
4) l’elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti, anche non iscritti, quali consulenze e fornitura modulistica.
2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.