Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008
Art. 13
- Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale (6)
1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.