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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 12
- Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard
1. Possono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda. (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva rappresentanza sociale;
b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale.
3. L’effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;
b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

5. Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;
b) documentazione attestante l’apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;
c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;
e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.