Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008
Art. 11 bis
- Definizioni (1)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) sportello: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d’uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'articolo 11 ter, con la seguente dotazione minima:
1) una scrivania;
2) un computer corredato di lettore di smart card, nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;
3) un telefono;
4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;
b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonché dall'articolo 11 ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale;
c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente;
d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.