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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

CAPO IV
- Altri interventi formativi
Art. 24
- Qualificazione professionale e specializzazione
1. Gli interventi di qualificazione professionale, di specializzazione ed i seminari monografici hanno come scopo:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche;
b) il perfezionamento delle conoscenze in gruppi omogenei di personale che già operano nelle strutture.
2. La Scuola interregionale organizza gli interventi ed i seminari di norma su richiesta della Regione.
3. I moduli di aggiornamento possono essere attivati anche a fronte di interventi normativi organici e di carattere innovativo, che comportano necessità di adeguamento in tempi brevi della preparazione degli operatori.
Art. 25
- Destinatari
1. Gli interventi di cui all’articolo 24 sono suddivisi in moduli di formazione tecnico-specialistica destinati, in modo differenziato a:
a) agenti;
b) personale addetto al coordinamento e controllo;
c) responsabili di struttura.
2. Il numero delle edizioni e le sedi degli interventi sono adeguati alle richieste di partecipazione.
3. Una medesima iniziativa può essere organizzata, nello stesso periodo di tempo, in non più di tre sedi territoriali.
Art. 26
- Elevata specializzazione
1. I moduli di elevata specializzazione sono riservati a personale appartenente alla categoria D ed ai dirigenti.
2. I moduli sono destinati a soddisfare le esigenze di formazione avanzata necessarie ai responsabili di una struttura di polizia locale, tenendo conto della complessità delle funzioni e del ruolo ricoperto nella comunità di riferimento.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono caratterizzate da approfondimenti a carattere multidisciplinare, con particolare attenzione alle tematiche inerenti:
a) alla sicurezza urbana;
b) alla progettazione ed attivazione delle politiche integrate;
c) ai sistemi di prevenzione dei fenomeni che generano insicurezza nella popolazione.
4. Al fine di realizzare iniziative che tengano conto delle più recenti elaborazioni scientifiche, la Regione e la Scuola interregionale sviluppano collaborazioni con realtà formative, didattiche e di alta specializzazione, italiane e straniere.
Art. 27
- Formazione del personale assunto a tempo determinato
1. Il corso di formazione per gli agenti a tempo determinato si svolge, presso l’ente che ha proceduto all’assunzione, entro il primo mese di servizio.
2. Il corso consiste in almeno venti ore di formazione ed ha i seguenti contenuti:
a) principi fondamentali del sanzionamento amministrativo;
b) elementi di presidio territoriale;
c) altri argomenti eventuali in base alla destinazione di servizio dell’operatore.
3. La fase formativa può prevedere periodi di affiancamento ad altro operatore di ruolo appartenente almeno alla medesima qualifica professionale.
4. Il responsabile della struttura presso il quale si svolge l’attività formativa rilascia all’interessato un attestato di frequenza.
5. Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro che hanno:
a) prestato la propria attività per almeno sessanta giorni in una struttura di polizia locale;
b) ottenuto l’idoneità in una selezione concorsuale per l’accesso alla polizia locale;
c) già svolto l’attività di formazione di cui al comma 1.
Art. 28
- Attestato di partecipazione
1. Con esclusione dell’intervento di cui all’articolo 27, al termine degli interventi formativi di cui al presente capo, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.
2. L’attestato è rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle ore di formazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.