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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

CAPO III
- Prima formazione
SEZIONE I
- Norme generali.
Art. 14
- Corsi di prima formazione per categoria C
1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria C si svolgono in due sessioni:
a) una sessione primaverile con inizio entro il 31 maggio, per coloro che sono entrati in servizio entro il 31 marzo del medesimo anno;
b) una sessione autunnale con inizio entro il 30 novembre, per coloro che sono entrati in servizio entro il 30 settembre del medesimo anno.
2. Al fine di un’adeguata programmazione dei corsi, i comuni, le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria C che prevedono di effettuare nell’anno solare seguente.
3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla Scuola interregionale al momento dell’entrata in servizio.
Art. 15
- Corsi di prima formazione per categoria D
1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria D sono normalmente attivati una volta durante l’anno solare nei confronti di tutti coloro che non abbiano frequentato il relativo corso immediatamente precedente.
2. A tal fine, i comuni e le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria D che prevedono di effettuare nell’anno solare seguente.
3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla Scuola interregionale al momento dell’entrata in servizio.
SEZIONE II
- Prima formazione per categoria C
Art. 16
- Finalità e contenuti
1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria professionale C è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.
2. Il corso sviluppa contenuti formativi adeguati per consentire:
a) efficienza nell’inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
b) efficacia nello svolgimento del servizio.
3. Il corso è frequentato durante lo svolgimento del periodo di prova ed ha una durata di non meno di centocinquanta ore comprensive di formazione teorica e pratica, secondo quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
4. La formazione teorica cura:
a) il perfezionamento della professionalità;
b) la preparazione psicologica ed etica del candidato, compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
c) l’addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.
5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative, da svolgere anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.
6. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 17
- Organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.
Art. 18
- Verifica finale
1. La verifica finale della preparazione si svolge entro quindici giorni dalla conclusione delle attività formative.
2. La verifica consiste in un colloquio inerente le materie oggetto dell’attività formativa diretto ad accertare il livello di conoscenze raggiunto.
3. La commissione valuta positivo ovvero non positivo l’esito della prova.
4. Il segretario della commissione redige il verbale della verifica, conservato dalla Scuola interregionale.
5. In caso di documentato impedimento a partecipare alla verifica di un candidato, la commissione può deliberare di riunirsi in una seconda sessione anche oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 19
- Esito della verifica
1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno l’80 per cento delle ore previste per il corso.
2. Al termine dell’attività, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato con l’esito della verifica finale.
3. Dopo lo svolgimento della verifica, la Scuola interregionale comunica l’esito della medesima all’ente di provenienza dell’operatore.
4. L’esito della verifica non pregiudica l’assunzione definitiva dell’operatore da parte dell’ente locale.
Art. 20
- Commissione di verifica
1. La commissione di verifica è composta da:
a) un docente del corso, con funzioni di presidente;
b) due esperti in materia di polizia locale, scelti tra comandanti oppure ufficiali di strutture di polizia municipale o provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo;
c) un segretario, designato dalla Scuola interregionale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 21
- Assunzione tramite corso-concorso
1. Il personale vincitore di corso-concorso organizzato dall’ente presso cui è assunto non è tenuto alla frequenza del corso di prima formazione di cui al presente capo.
2. Il corso-concorso consiste in almeno centocinquanta ore di formazione ed ha contenuti conformi a quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
3. Il settore competente della Regione valuta la conformità di cui al comma 2.
4. L’ente locale trasmette ogni documentazione idonea alla verifica di cui al comma 3 almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività formativa.
SEZIONE III
- Prima formazione per categoria D
Art. 22
- Finalità e contenuti
1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria D è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.
2. Il corso sviluppa contenuti formativi volti ad un’adeguata preparazione per consentire:
a) efficienza nell’inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
b) efficacia nello svolgimento del servizio.
3. Il corso ha una durata di non meno di ottanta ore, comprensive di formazione teorica e pratica secondo quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
4. La formazione teorica cura:
a) il perfezionamento della professionalità;
b) la preparazione psicologica ed etica del candidato compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
c) l’addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.
5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative che si svolgono anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.
6. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 23
- Organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.
2. Al termine dell’attività ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.