Menù di navigazione

Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

Art. 27
- Formazione del personale assunto a tempo determinato
1. Il corso di formazione per gli agenti a tempo determinato si svolge, presso l’ente che ha proceduto all’assunzione, entro il primo mese di servizio.
2. Il corso consiste in almeno venti ore di formazione ed ha i seguenti contenuti:
a) principi fondamentali del sanzionamento amministrativo;
b) elementi di presidio territoriale;
c) altri argomenti eventuali in base alla destinazione di servizio dell’operatore.
3. La fase formativa può prevedere periodi di affiancamento ad altro operatore di ruolo appartenente almeno alla medesima qualifica professionale.
4. Il responsabile della struttura presso il quale si svolge l’attività formativa rilascia all’interessato un attestato di frequenza.
5. Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro che hanno:
a) prestato la propria attività per almeno sessanta giorni in una struttura di polizia locale;
b) ottenuto l’idoneità in una selezione concorsuale per l’accesso alla polizia locale;
c) già svolto l’attività di formazione di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.