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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

Art. 19
- Esito della verifica
1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno l’80 per cento delle ore previste per il corso.
2. Al termine dell’attività, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato con l’esito della verifica finale.
3. Dopo lo svolgimento della verifica, la Scuola interregionale comunica l’esito della medesima all’ente di provenienza dell’operatore.
4. L’esito della verifica non pregiudica l’assunzione definitiva dell’operatore da parte dell’ente locale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.