Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 45
- Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche
1. L’ identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l’ ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. (68) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.
(221) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.
4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
b) ai fini dell’attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali. (68) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.
5. La comunicazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall’ attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all’ allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
8. I contenuti delle schede tecniche previste dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.