Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 36 quater
2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento, del digestato (203) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto: a) del reale fabbisogno delle colture;
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
b) l’utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (207) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
6. Per le aziende di cui all’articolo 36 nonies, comma 2, lettera a), le dosi di effluente di allevamento o di digestato (203) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4 del presente regolamento 7. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
8. Oltre alla redazione del PUA, l’impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.