Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 33
- Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso;(42) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.
j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.