Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 15
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura
1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell’impianto in fase di attivazione;
d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. (151) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis, (152) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
la procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico. (153) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria. (153) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l’autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente(154) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. (151) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata
alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. (154) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.