Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 58
- Cauzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, la cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:
a) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), l’aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all’articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall’articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;
b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.(10)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 9.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.