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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 57
- Modalità di adesione al contratto generale
1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all’articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante
a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;(9)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 8.

b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.
2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell’adesione, l’importo e l’oggetto del contratto al quale intendano aderire.
3. L’adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:
a) della capienza economica del contratto di cui all’articolo 56;
b) dell’adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;
c) dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;
d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all’articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l’adesione al contratto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.