Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 50
- Ambito di applicazione
1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:
a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
b) semplificazione e facilitazione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.
2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:
a) per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;(7)
b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d’intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.