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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 50
- Ambito di applicazione
1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:
a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
b) semplificazione e facilitazione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.
2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:
a) per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 6.

b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d’intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.