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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 42
- Requisiti professionali del tutor di cantiere
1. Per l’esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all’articolo 91 del d.lgs 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.(5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.

1 bis. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l’individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1.(6)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, o come responsabile del servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.
3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.