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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 14
- Contenuto della sezione
1. La Sezione “Intero ciclo degli appalti” contiene i dati e le informazioni elencati nell’Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l. r. 38/2007 , relativamente all’intero ciclo dell’appalto, dalla programmazione alla progettazione, all’affidamento, nonché alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto.
2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all’articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:
a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;
b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;
c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);
d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);
e) ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all’articolo 3 della l. 136/2010. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.