Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 13
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni(2)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 2.

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all’allegato B, lettera i);
c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, lettere da o) a s);
d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettera t).
2. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) ed in caso di interventi effettuati nell’ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l’intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.