Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Sezione III
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei lavori
Art. 35
- Struttura del prezzario regionale dei lavori
1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l’altro:
a) dei prezzi delle componenti elementari;
b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;
c) dei costi della manodopera di cui all’articolo 36;
d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.
Art. 36
- Costi della manodopera
1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007 , sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'articolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.
Art. 37
- Parametri di riferimento
1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.
2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell’opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l’applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.