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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione II
- Organizzazione delle attività dell’Osservatorio
Art. 29
- Gruppi di lavoro
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 .
2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all’articolo 24.
Art. 30
- Cabina di regia
1. A supporto dell’organizzazione dell’attività dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell’Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.
2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all’articolo 29, comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.