Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione III
- Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”
Art.11
1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni di cui all’allegato B sono trasmessi relativamente a:
a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
c) contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:
1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell’allegato II A al d. lgs. 163/2006;
2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’allegato II B al d.lgs. 163/2006.
3. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura di appalto di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all’articolo 20, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.
5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Art. 12
- Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”
1. L’Osservatorio provvede all’acquisizione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”, attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall’Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
Art. 13
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni(2)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 2.

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all’allegato B, lettera i);
c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, lettere da o) a s);
d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettera t).
2. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) ed in caso di interventi effettuati nell’ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l’intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.