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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione III
- Disposizioni sull’esecuzione del contratto di appalto
Art. 59
- Gestione del rapporto contrattuale
1. Alla gestione e all’esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell’articolo 57.
Art. 60
- Procedimento
1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all’articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell’adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l’adesione, un direttore dell’esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.(11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 10.

Art. 61
- Inadempimento del contratto
1. L’amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all’applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione che li ha adottati.
3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.
Art. 62
- Monitoraggio dell’esecuzione del contratto
1. Al fine di consentire il monitoraggio sull’esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.