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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione II
- Disposizioni sull’adesione
Art. 56
- Stipulazione del contratto generale
1. A seguito dell’aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l’aggiudicatario. Il contratto generale contiene l’obbligo espresso, a carico dell’aggiudicatario medesimo, di consentire l’adesione a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all’articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera e).(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 7.

2. Il contratto generale contiene altresì l’obbligo dell’aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all’articolo 54, e prima dell’adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.
Art. 57
- Modalità di adesione al contratto generale
1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all’articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante
a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;(9)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 8.

b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.
2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell’adesione, l’importo e l’oggetto del contratto al quale intendano aderire.
3. L’adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:
a) della capienza economica del contratto di cui all’articolo 56;
b) dell’adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;
c) dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;
d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all’articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l’adesione al contratto.
Art. 58
- Cauzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, la cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:
a) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), l’aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all’articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall’articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;
b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.(10)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 9.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.