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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione I
- Convenzione
Art. 54
- Convenzione con le amministrazioni interessate
1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:
a) l’appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a);
b) l’appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell’appalto medesimo;
c) vi sia l’esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all’articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l’affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;
d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.
Art. 55
- Oggetto della convenzione
1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 54 indicano:
a) l’oggetto dell’appalto e i suoi elementi necessari;
b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all’articolo 63, comma 1;
c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), l’importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;
d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l’effettuazione della stessa;
e) le modalità per l’adesione di ulteriori amministrazioni all’appalto;
f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.