Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Sezione V
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei servizi
Art. 40
- Contenuti del prezzario dei servizi
1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:
a) l’individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
b) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;
c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.
Art. 41
- Costi della mano d’opera e della sicurezza
1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d’opera, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della l. r. 38/2007 .
2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all’articolo 39.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.