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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Sezione I
- Disposizioni generali
Art. 6
- Costituzione dell’archivio regionale dei contratti pubblici
1. E’ costituito l’archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l’insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall’Osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l. r. 38/2007 .
Art. 7
- Completezza dei dati e delle informazioni
1. Fanno parte dell’archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall’Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Dell’archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:
a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all’acquisizione dei quali l’Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7 della l. r. 38/2007 ;
b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della l. r. 38/2007 .
Art. 8
- Composizione dell’archivio
1. Nell’ambito dell’archivio costituito ai sensi dell’articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:
a) Sezione “Anagrafica”;
b) Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;
c) Sezione “Intero ciclo degli appalti”.
Art. 9
- Modalità di acquisizione dei dati
1. All’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l’Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3.
2. L’Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l’acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell’Osservatorio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.