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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO II
- Disposizioni in materia di regolarità del lavoro
Art. 47
- Sistemi di rilevazione delle presenze
1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.
2. L’Osservatorio nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9, comma 1, della l. r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.
3. Fino all’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 48
- Regolarità dei rapporti di lavoro
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, e dall’articolo 23-bis della l.r. 38/2007 , inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13 , le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della Sito esternolegge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi Sito esternodella legge 12/1979 medesima.
2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell’agenzia di somministrazione del lavoro.
3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.
Art. 49
- Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro
1. Le stazioni appaltanti accertano l’esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all’articolo 48, anche attraverso l’attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell’articolo 43, comma 6.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.