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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO VII
Norma in materia di prezzario regionale
Sezione I
- Disposizioni generali
Art. 31
- Prezzario regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 3, della l. r. 38/2007 , l’Osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 32
- Finalità del prezzario
1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l’uniformità dei prezzi e l’adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.
Sezione II
- Procedimento per la formazione, validazione e aggiornamento del prezzario regionale
Art. 33
- Modalità per la formazione e la validazione del prezzario
1. L’Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all’articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l’elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l’approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.
2. Per la formazione del prezzario l’Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.
3. Alla validazione del prezzario provvede l’Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.
Art. 34
- Aggiornamento del prezzario
1. L’Osservatorio provvede all’aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all’articolo 133, comma 8, primo periodo, Sito esternodel d. lgs. 163/2006 .
2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Sezione III
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei lavori
Art. 35
- Struttura del prezzario regionale dei lavori
1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l’altro:
a) dei prezzi delle componenti elementari;
b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;
c) dei costi della manodopera di cui all’articolo 36;
d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.
Art. 36
- Costi della manodopera
1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007 , sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'Sito esternoarticolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.
Art. 37
- Parametri di riferimento
1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.
2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell’opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l’applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.
Sezione IV
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale delle forniture
Art. 38
- Contenuti del prezzario delle forniture
1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:
a) l’individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
b) la definizione di un sistema di codifica;
c) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato;
d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.
Art. 39
- Costi della sicurezza
1. Nell’ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell’articolo 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all’Sito esternoarticolo 26, comma 5, del d. lgs. 81/2008 .
Sezione V
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei servizi
Art. 40
- Contenuti del prezzario dei servizi
1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:
a) l’individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
b) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;
c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.
Art. 41
- Costi della mano d’opera e della sicurezza
1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d’opera, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della l. r. 38/2007 .
2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all’articolo 39.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.