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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO VI
- Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
Sezione I
- Comitato di indirizzo
Art. 24
- Composizione del comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo dell’Osservatorio previsto dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio, ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;
c) un rappresentante dei comuni della Toscana;
d) un rappresentante delle province della Toscana;
e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;
f) un rappresentante del sistema camerale toscano;
g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante degli ordini professionali.
2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.
5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni
7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;
f) un rappresentante dell’ Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.
Art. 25
– Presidente
1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l’ordine del giorno.
2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l’esito delle eventuali votazioni.
3. Il presidente, in relazione all’ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.
Art. 26
- Funzionamento del comitato
1. Il comitato svolge i compiti previsti dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all’atto del suo insediamento.
2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.
3. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all’argomento oggetto della seduta di cui si tratti.
Art. 27
- Organizzazione dei lavori del comitato
1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell’organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell’organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l’approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.
Art. 28
- Attività segretariali e di supporto
1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall’Osservatorio.
Sezione II
- Organizzazione delle attività dell’Osservatorio
Art. 29
- Gruppi di lavoro
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 .
2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all’articolo 24.
Art. 30
- Cabina di regia
1. A supporto dell’organizzazione dell’attività dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell’Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.
2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all’articolo 29, comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.