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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO V
- Disposizioni sull’accesso ai dati
Art. 21
- Accesso ai dati
1. L’Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all’articolo 22, l’accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007 , e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.
Art. 22
- Modalità dell’accesso
1. L’accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.
3. L’accesso anche in via informatica è garantito:
a) alle stazioni appaltanti;
b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007 , nonché a quelli legittimati ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 , con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Anagrafica” ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;
c) ai soggetti di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 13 del d. lgs. 163/2006 , l’accesso ai dati contenuti nella Sezione “Intero ciclo dell’appalto” è generalizzato.
5. L’accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l’accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.
Art. 23
- Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo
1. L’Osservatorio garantisce l’accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all’utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.
2. L’Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.