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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO IV
- Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni
Art. 17
- Oggetto delle pubblicazioni
1. L’Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all’articolo 10 della l. r. 38/2007 , nonché dell’avviso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge stessa.
Art. 18
- Modalità di trasmissione
1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all’acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all’Sito esternoarticolo 128, comma 11, del d. lgs. 163/2006 .
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 3, della l. r. 38/2007 , i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.
Art. 19
- Esclusione dalla comunicazione
1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l’Sito esternoarticolo 59 del d. lgs. 163/2006 , le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall’articolo 65, comma 2, dello stesso d. lgs., sono esentate dalla trasmissione all’Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
1 bis. I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettere, b) e c). (4)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 4.

Art. 20
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Gli atti e le informazioni di cui all’articolo 10, comma 3, della l. r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17:
a) entro venti giorni dall’approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;
b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro, o dall’esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;
c) entro venti giorni dall’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.