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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

CAPO II
- Sistema informativo regionale dei contratti pubblici
Art. 2
- Caratteristiche del sistema informativo
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall’articolo 5 e dall’articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).
2. In particolare, l’Osservatorio provvede:
a) all’acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell’archivio di cui al Capo III;
b) alla pubblicità, sulla pagina web dell’Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.
3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.
3 bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, all’interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie. (15)

Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R, art. 16.

4. L’Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell’Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.
Art. 3
- Semplificazione amministrativa
1. L’Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:
a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell’invio di informazioni già trasmesse all’Osservatorio;
b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell’Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;
c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall’Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
Art. 4
- Concorso delle strutture regionali
1. All’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 , tutte le strutture regionali, anche mediante l’interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della legge stessa.
2. L’acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell’Osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana).
Art. 5
- Disposizioni generali sul trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell’Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, Sito esternoparte I, del d. lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.