Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
CAPO II
- Disposizioni procedurali
Art. 52
- Procedura unica di gara
1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all’effettuazione di un’unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all’articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.
Art. 53
- Ricognizione del fabbisogno
1. La Regione, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, può procedere, preliminarmente all’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.