Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 63
- Contratti di finanziamento
1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all’articolo 54 indica, in particolare:
a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;
b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.
2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l’erogazione delle somme in essi previste.
3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l’aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l’ importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all’erogazione delle somme previste nel contratto generale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.