Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 54
- Convenzione con le amministrazioni interessate
1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:
a) l’appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a);
b) l’appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell’appalto medesimo;
c) vi sia l’esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all’articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l’affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;
d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.