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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 43
- Compiti del tutor di cantiere
1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l’applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del Sito esternod. lgs. 81/2008 a garanzia dell’adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.
2. In particolare il tutor di cantiere:
a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c) Sito esternodel d. lgs. 81/2008 , dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007 ;
d) propone, ove ne ravvisi l’opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:
a) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
b) al responsabile dei lavori;
c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.
4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all’immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all’Azienda USL competente.
5. Il tutor non può svolgere l’attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.