Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 33
- Modalità per la formazione e la validazione del prezzario
1. L’Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all’articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l’elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l’approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.
2. Per la formazione del prezzario l’Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.
3. Alla validazione del prezzario provvede l’Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.