Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 29
- Gruppi di lavoro
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 .
2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all’articolo 24.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.