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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 24
- Composizione del comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo dell’Osservatorio previsto dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio, ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;
c) un rappresentante dei comuni della Toscana;
d) un rappresentante delle province della Toscana;
e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;
f) un rappresentante del sistema camerale toscano;
g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante degli ordini professionali.
2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.
5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni
7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;
f) un rappresentante dell’ Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.