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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

Art. 22
- Modalità dell’accesso
1. L’accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.
3. L’accesso anche in via informatica è garantito:
a) alle stazioni appaltanti;
b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007 , nonché a quelli legittimati ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 , con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Anagrafica” ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;
c) ai soggetti di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 13 del d. lgs. 163/2006 , l’accesso ai dati contenuti nella Sezione “Intero ciclo dell’appalto” è generalizzato.
5. L’accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l’accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.