Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 20
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Gli atti e le informazioni di cui all’articolo 10, comma 3, della l. r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17:
a) entro venti giorni dall’approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;
b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro, o dall’esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;
c) entro venti giorni dall’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.