Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
Art. 2
- Caratteristiche del sistema informativo
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall’articolo 5 e dall’articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).
2. In particolare, l’Osservatorio provvede:
a) all’acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell’archivio di cui al Capo III;
b) alla pubblicità, sulla pagina web dell’Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.
3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.
3 bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, all’interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie. (15)
4. L’Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell’Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.