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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;


Visto il proprio decreto 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 giugno 2008, n. 20 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto che la 3^ e la 4^ Commissione consiliare hanno espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta congiunta del 26 giugno 2008;


Dato atto che, così come richiesto dalla Terza e Quarta Commissione consiliare, è stato riformulato l’art. 104 ed è stata verificata la coerenza dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 così come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 , con la Sito esternolegge 4 gennaio 1990, n. 1 ;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 619 che approva le modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
1. Nell’articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), prima della parola “
doccia
” è inserita la parola “
box
”.
Art. 2
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogata.
2. Nel comma 3 dell’articolo 3 la parola “
ripostiglio
” è soppressa.
3. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 sono soppresse le parole da “
con
” a “
quadrati
”.
4. Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 la parola “
ventilazione
” è sostituita con la parola “
a-spirazione
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.
”.
Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
”.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 6 è abrogato.
Art. 5
1. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 le parole “
delle disposizioni comunali
” sono sostituite dalle parole “
della normativa
”.
Art. 6
1. Nel comma 3 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
UNI 10380
” sono sostituite dalle parole “
UNI EN 12464-1
”.
Art. 7
1. Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2007 sono soppresse le parole “
all’interno
”.
Art. 8
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 47/R/2007 prima della parola “
doccia
” è in-serita la parola “
box
”.
2. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “
ad assetto orizzontale.
”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 11 le parole “la cabina” sono sostituite con le parole “
il box
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio.
”.
5. Nel comma 4 dell’articolo 11 le parole “
la cabina
” sono sostituite con le parole “
il box
”.
6. Nel comma 5 dell’articolo 11 sono infine aggiunte le seguenti parole: “
con apposito pulsante di sgancio.
”.
Art. 9
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 47/R/2007:
a) le parole “della cabina” sono sostituita con le parole “
del box
”;
b) la cifra “
0,6
” è sostituita con la cifra “
0,49
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
3. Nel comma 3 dell’articolo 12 le parole “
alla cabina
” sono sostituite dalle parole “
al box
”.
Art. 10
1. Il comma 5 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato.
Art. 11
1. Nel comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
di cui all’articolo 13 comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell’articolo 101,
”.
Art. 12
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all’antibagno se utiliz-zato come spogliatoio.
”.
Art. 13
1. Nel comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 47/R/2007 dopo la parola “
cabina
” sono aggiunte le parole “
o di uno spazio
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 è inserito il seguente comma 4 bis:
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.
”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 18 è così sostituito:
1. La superficie del ripostiglio è adeguata all’attività svolta nell’esercizio.
”.
Art. 15
- (Abrogazione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato.
Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituito:
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clien-tela ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 è abrogato.
Art. 17
1. Il comma 2 dell’articolo 43 d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato.
Art. 18
1. Nel numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
alla
lettera a)
” sono sostituite dalle parole “
al numero 1)
”.
Art. 19
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente comma 2bis:
2 bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio.
”.
Art. 20
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
1,20 metri
” sono sostituite dalle parole “
un metro
”.
Art. 21
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
un fascicolo
” sono so-stituite dalla parola “
fascicoli
”.
2. Nel numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58 sono aggiunte infine le seguenti parole: “
ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell’articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
”.
Art. 22
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituita dalla seguente:
b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.
”.
Art. 23
1. Nel comma 3 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2007 la parola “
chirurgica
” è sostituita dalla parola “
antisettica
”.
Art. 24
1. Nel comma 2 dell’articolo 65 le parole “
del presente comma
” sono sostituite dalle parole “
del comma 1
”.
Art. 25
1. Nel comma 1 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007:
a) nella lettera b) la parola “
percentuale
” è soppressa;
b) nella lettera c) la parola “
anallergicità
” è sostituita dalla parola “
sterilità
”;
c) la lettera d) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 67 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make-up), nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.
”.
Art. 26
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati
:”.
2. Il comma 3 dell’articolo 73 è così sostituito:
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58.
Art. 27
1. Nel comma 3 dell’articolo 83 del d.p.g.r. 47/R/2007 la cifra “
VI
” è sostituita dalla cifra “
V
”.
Art. 28
- (Inserimento del capo 0I nel titolo V del d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. All’inizio del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente capo 0I:
Capo 0I
(Requisiti dei percorsi formativi)
Art. 84 bis
(Requisiti dei percorsi formativi)
1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing co-stituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione To-scana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.
”.
Art. 29
- (Sostituzione dell’articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. L’articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 85
Percorso formativo per estetista
1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico – pratico, ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell’allegato F;
b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono e-sercitare l’attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico – pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
b) ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.
3. L’attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.
4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);
b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
5. Ai fini dell’accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000
”.
Art. 30
1. Il comma 2 dell’articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituito:
2. L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.
”.
Art. 31
1. Il comma 2 dell’articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007, è sostituito dal seguente:
2 Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adegua-no ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 è inserito il seguente comma 2 bis:
2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 a-gosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legi-slativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi
”.
Art. 32
- (Termini di adeguamento)
Art. 33
- (Riapertura termine)
1. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è riaperto per sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto regolamentare.
Art. 34
- (Modifiche agli allegati D ed E al d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. Il secondo periodo della lettera c) degli allegati D ed E al d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal se-guente:
l’operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virale B e C.
”.
Art. 35
- (Correzione di errore materiale nell’allegato G)
1. All’ultima riga dell’allegato G del d.p.g.r. 47/R/2007 la cifra “7” è sostituita con la cifra “5”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.