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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 6 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.