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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 31
1. Il comma 2 dell’articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007, è sostituito dal seguente:
2 Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adegua-no ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 è inserito il seguente comma 2 bis:
2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 a-gosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legi-slativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.